Condizioni generali
PRELIMINARI :
La società QG COM gestisce in esclusiva il sito internet www.4000m.com.
Quest’attività consiste tra l’altro nel reperire su tutto il territorio italiano le società di paracadutismo, gli istruttori o i paraprofessionisti indipendenti (qui di seguito chiamati : «professionisti del salto in paracadute») ed elencarli sul sito internet, che il cliente riconosce di aver consultato prima di sottoscrivere una prenotazione on-line.
La società QG COM è totalmente indipendente dai professionisti del salto in paracadute, i quali rappresentano soltanto i loro interessi e agiscono sotto la loro completa ed esclusiva responsabilità. Pertanto, QG COM :
- non ha nessun legame economico o commerciale con tali professionisti,
- non interviene in qualità di rappresentante o di mandataria di questi.
Le presenti clausole costituiscono l’unica legge vigente tra le parti, salve fatte le disposizioni legali e regolamentari d’ordine pubblico.
Le clausole si applicano di diritto non appena il Cliente sottoscrive uno o più ordini di lancio in paracadute, con o senza l’opzione video, prenotandolo on-line sul sito www.4000m.com.
Il Cliente è pienamente informato del fatto che il salto in paracadute è uno sport ad alto rischio e che potrebbe provocare lesioni fisiche o cerebrali potenzialmente letali. Di tali lesioni, la società QG COM non potrà essere ritenuta responsabile, visti e considerati la sua attività e l’oggetto del presente contratto.
QG COM ricorda peraltro che 4000mètres.com è soltanto un marchio commerciale e che non potrà in alcun modo essere considerato vincolante per quanto riguarda la quota dei lanci, la quale oscillerà tra i 3000 e i 5000 metri a seconda delle zone di lancio e delle autorizzazioni ricevute.
Per informazione
CODICE MONETARIO E FINANZIARIO (Parte Legale)
Art. L132-2 (Legge nº 2001-1062 del 15 novembre 2001, art. 34 ‘Journal Officiel’ del 16 novembre 2001)
"L'ordine di pagamento o l'impegno a pagare trasmessi per mezzo di una carta di credito sono irrevocabili.
Non è possibile al pagamento tranne in caso di perdita, di furto o di utilizzo fraudolento della carta, o dei dati legati al suo utilizzo, di amministrazione controllata o di liquidazione giudiziaria del titolare."
CODICE DEL CONSUMATORE
Articolo L121-20-2 ( Vedere l’articolo di legge su legifrance.gouv.fr )
"... Il diritto di ritrattazione non può essere esercitato, salvo clausole contrarie tra le parti, per i contratti :
1º Di fornitura di servizi, la cui esecuzione è cominciata, con l’accordo del consumatore, prima dello scadere dei sette giorni franchi ; ..."
ARTICOLO 1° – OGGETTO DEL CONTRATTO :
La società QG COM si prefigge di mettere in contatto per mezzo di una prenotazione il Cliente sottoscrittore con uno dei centri di paracadutismo e/o con uno dei piloti elencati sul sito della società, in modo che il Cliente possa presentarsi alla data scelta nel centro da lui selezionato per effettuare il suo lancio.
ARTICOLO 2 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO :
Il presente contratto è stipulato definitivamente con l’invio da parte del Cliente del buono d’ordine. Tuttavia, esso produrrà i suoi effetti soltanto quando la società QG COM avrà ricevuto il pagamento della prestazione oggetto del contratto.
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA QG COM :
1 / Obblighi relativi all’oggetto stesso del contratto :
Quando riceverà uno o più ordini di lancio, la società QG COM si metterà in contatto con i piloti tandem e/o i centri di paracadutismo suscettibili di rispondere favorevolmente alla richiesta del cliente e prenoterà un posto per quest’ultimo. Si fa osservare che una prenotazione on-line a data fissa, non accompagnata da una domanda scritta e da una risposta scritta positiva della QGCOM, non garantisce affatto la possibilità di un lancio in quella data. Il cliente sa peraltro perfettamente che una data o un luogo di lancio possono essere modificati dal prestatore di servizi a causa delle condizioni meteorologiche, di una mancata autorizzazione, di un affluenza eccessiva o altri motivi da esso invocati.
In seguito, con riserva del completamento del pagamento, la società QG COM invierà per posta elettronica al Cliente il suo foglio di viaggio contenente tutte le informazioni utili. Tuttavia, questo fatto non implica in alcun modo la conferma della possibilità effettiva di lancio nel luogo e alla data desiderati.
2 / Obbligo d’informazione :
A titolo d’informazione ricordiamo che l’organizzazione di un lancio in paracadute è sottoposta a dei vincoli dovuti alla natura della disciplina, che in nessun caso possono essere di competenza della QG COM.
Di conseguenza, l’ora prevista per un lancio in paracadute, la quota di lancio e qualsiasi altro criterio variabile e/o aleatorio connesso con l’attività avranno un valore solamente indicativo.
Il Cliente è inoltre perfettamente informato del fatto che la sua presenza nel centro di paracadutismo puo' essere prolungata di diverse ore rispetto alla durata preventivata, per motivi meteorologici e/o di organizzazione del centro. Per precauzione, il Cliente dovrà quindi prevedere una mezza giornata, e forse una giornata intera, per realizzare il lancio in paracadute, cosa che egli dichiara di accettare senza riserve.
Tanto più che il prestatore di servizi può cambiare l’ubicazione del lancio in paracadute all’interno di un raggio di 150 km dal luogo inizialmente previsto, per motivi connessi con l’organizzazione della sua attività, cosa che il Cliente dichiara di accettare senza riserve. L’eventuale cambiamento dell’ubicazione lancio rimane totalmente fuori dalla competenza della QG COM e se necessario sarà notificato al Cliente dal pilota di tandem.
ARTICLE 4 – OBBLIGHI DEL CLIENTE :
Alinea 1 : Il Cliente s’impegna a pagare alla società QG COM il prezzo dell’intermediazione tra lui e il professionista del lancio in paracadute, corrispondente all’importo stipulato durante la sottoscrizione on-line.
Alinéa 2 : La scelta operata dal Cliente di proporre un lancio in paracadute a un terzo rimane sotto la sua esclusiva responsabilità. Il Cliente dovrà sincerarsi che il candidato al lancio presenti una condizione fisica compatibile con l’attività programmata e che quest’ultimo non ne richieda l’annullamento per un motivo qualsiasi. Prima del salto, il Cliente dovrà altresì consegnare al candidato al lancio una copia delle condizioni generali di vendita.
Alinea 3 : Il rifiuto di lanciarsi in paracadute non dà diritto al rimborso della prestazione a meno che il Cliente provi l’esistenza di una comportamento colposo da parte QG COM.
ARTICOLO 5 – OGGETTO DELLA RESPONSABILITA DELLA QG COM :
La società QG COM impegna la sua eventuale responsabilità esclusivamente in ordine alla prestazione di prenotazione effettuata presso i professionisti del lancio in paracadute.
La società QG COM non può quindi assumersi la responsabilità di un’eventuale manchevolezza di un professionista del lancio in paracadute, in quanto non interviene né direttamente né indirettamente nell’organizzazione del lancio (la scelta dei professionisti, dell’equipaggiamento, degli aerei, ecc… incombe esclusivamente ai professionisti del lancio, unici competenti per proporre la pratica di questo sport, per applicarne le regole e utilizzare l’equipaggiamento prescritto dalle leggi e dai regolamenti).
Infine, se il Cliente ha scelto l’opzione « video », in nessun caso la società QG COM potrà essere chiamata a rispondere della corretta esecuzione di tale prestazione. Si precisa inoltre che in caso di litigio circa, tra l’altro, l’utilizzo dell’immagine o dell’audio, spetterà al Cliente, se necessario, invocare la responsabilità dell’autore della violazione. La società QG COM non possiede infatti nessun potere e non esercita nessun controllo sull’utilizzo e sulla destinazione finale data al supporto di registrazione, né su tutte o su parte delle sequenze del filmato.
ARTICOLO 6 – LIMITI DELLA RESPONSABILITA DELLA SOCIETA’ QG COM :
Qualora venga messa in gioco la responsabilità colposa della QG COM per via della mancata esecuzione della prestazione di prenotazione, il Cliente non potrà chiedere danni materiali e/o morali superiori all’importo della suddetta prestazione.
ARTICOLO 7 – RINVIO – ANNULLAMENTO :
1 - 1 – Il Cliente può rinviare il suo lancio in paracadute, rendendo nota la sua decisione alla QG COM esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al più tardi 8 giorni prima della data prevista per l’esecuzione della prestazione. Se il termine non verrà rispettato, la somma pagata rimarrà acquisita alla QG COM indipendentemente dal fatto che il Cliente partecipi o meno all’esecuzione del lancio programmato.
Se la notifica avviene entro il termine prestabilito, il Cliente proporrà (senza sovrapprezzo) un’altra data che dovrà essere fissata al più tardi entro un anno dalla sottoscrizione del contratto. La QG COM conserverà la somma incassata. Fissata la nuova data, non verrà consentito nessun altro rinvio.
2 – In caso di annullamento del lancio da parte del Cliente per un fatto non imputabile alla società QG COM, la somma pagata rimarrà acquisita a quest’ultima.
3 – L’eventuale decisione del professionista del lancio in paracadute di annullare il lancio o di differirne l’orario non potrà essere un motivo sufficiente per ottenere il rimborso del prezzo della prestazione eseguita dalla società QG COM. Lo stesso varrà qualora il Cliente rifiutasse, una volta sul posto, di lanciarsi, adducendo ad esempio il motivo di un orario modificato.
ARTICOLO 8 – ASSICURAZIONI :
La QG COM, che non è una società di paracadutismo, di trasporto aereo o una realtà assimilabile a queste, non ha stipulato nessun’altra assicurazione che quella relativa alla sua attività di intermediazione. Il Cliente è informato del fatto che contro l’eventualità di un sinistro il professionista del lancio in paracadute ha stipulato la polizza assicurativa normale in questi casi. Essendo l’indennizzo garantito dall’assicurazione limitato ad un determinato tetto, spetta al Cliente stipulare un’eventuale assicurazione complementare per coprirsi contro il danno derivante dalla pratica del lancio, oltre i limiti dell’assicurazione principale.
ARTICOLO 9 – LITIGI
In caso di contenzioso legato alla formazione, all’esecuzione, alla rescissione o all’annullamento del presente contratto, la giurisdizione competente sarà il (precisare il tribunale competente), anche qualora vi siano più convenuti o in caso di chiamate in garanzia e procedure per direttissima.





